Forme giuridiche di impresa: quali sono e come scegliere
Chi decide di avviare un’attività imprenditoriale deve seguire determinati passaggi. Si trova la nicchia di mercato, poi si studia il business da proporre, quindi si passa all’atto pratico: apertura della partita IVA e fondazione dell’impresa.
Nella fase di lancio occorre mettere le basi dell’attività d’impresa, cioè decidere la ragione sociale (il nome), stabilire la sede legale e aprire un conto aziendale. Ma prima di tutto, bisogna decidere con scrupolo la forma giuridica dell’azienda.
Scegliere la miglior forma giuridica significa mettere basi solide al nuovo business. Correre il giusto rischio imprenditoriale, proteggere il patrimonio, stabilire diritti e doveri dei soci, adottare il regime fiscale più vantaggioso.
Esistono tante tipologie di società in Italia, alcune più semplici (costituite da un solo individuo) e altre più complesse. Vediamo le principali tipologie di forma giuridica per un’impresa e quale conviene adottare caso per caso.
Sommario
- Che cos’è la forma giuridica
- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Come scegliere la forma giuridica migliore
- Conto corrente e forma giuridica
Che cos’è la forma giuridica
In Italia la forma giuridica è un modello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile con cui si porta avanti un'attività d’impresa, ossia di produzione o vendita di beni e servizi (da non confondere con il lavoro autonomo, o freelance, per il quale basta una partita IVA).
Stabilire una forma giuridica è il primo passo per l’imprenditore, perché da questa decisione dipendono tutta una serie di diritti e doveri legali e fiscali.
Esempi di forma giuridica
Qualche esempio facilissimo per capire meglio. Officina Meccanica Rossi di Marco Rossi è il classico caso di una ditta individuale, con nome dell’attività abbinato all’unico titolare. Poi ci sono le sigle, come S.a.s. o S.n.c. (vedremo cosa significano): un’impresa di pulizie chiamata Bianchi & Puliti S.n.c. è una società di persone, e in particolare una società in nome collettivo.
Le piccole-medie imprese (PMI), come la Ferramenta Donna S.r.l. oppure la Biondi Consulting S.r.l., sono esempi di società di capitali del tipo società a responsabilità limitata. Le maggiori società italiane, come Enel S.p.a., TIM S.p.a., Prada S.p.a. o Ferrari S.p.a. hanno scelto come forma giuridica la società di capitali, e in particolare la società per azioni.
Principali forme giuridiche d’impresa
La legge italiana prevede diverse forme giuridiche, alcune più semplici, altre più complesse, ciascuna con le proprie caratteristiche. L’ordinamento non è proprio chiaro e uniforme: l’Istat, le Camere di commercio e l’Anagrafe tributaria, gestita dall’Agenzia delle Entrate, adottano schemi diversi e, come ammette l’istituto di statistica, raccordarli non è semplice.
I macro gruppi più conosciuti e comuni sono tre:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società di capitali.
Ogni gruppo ha al suo interno diverse tipologie, come vedremo tra poco.
Sono forme giuridiche anche le cooperative, i consorzi e altre forme di natura pubblica (enti pubblici, aziende regionali), religiosa (istituti religiosi, enti ecclesiastici), no profit (fondazioni, associazioni) o estera.
Imprese individuali
Le imprese individuali sono attività condotte da una sola persona, o da un titolare con la collaborazione di parenti e famigliari. Sono semplici da avviare, non ci sono capitali da versare, ma non offrono tutele all’imprenditore: se le cose vanno male, sarà lui a rispondere illimitatamente con il suo patrimonio personale.
Ditta individuale
La ditta individuale è la prima e più semplice tipologia giuridica di impresa individuale. È costruita con l’imprenditore al centro: c’è un unico socio, che porta avanti il suo business. Spesso è anche la più appropriata per le partite IVA che vogliono avviare un’attività velocemente ma non sanno con certezza quali saranno gli sviluppi del business.
Crearla è molto semplice: non serve un atto notarile né uno statuto, non c’è un capitale iniziale da versare, le pratiche si sbrigano entro 10 giorni lavorativi.
La burocrazia è snella: spesso una ditta individuale ha i requisiti per adottare il regime forfettario e una contabilità semplificata, il che significa avere meno costi di tenuta e meno adempimenti. E naturalmente, essendoci un unico titolare, è una forma giuridica che offre velocità nel prendere decisioni.
Nella ditta individuale, però, non c’è separazione tra imprenditore e impresa: si dice che il titolare della ditta è responsabile illimitatamente per tutto ciò che accade all’azienda. Se il business va male, tanto da non riuscire a ripagare dei debiti, l’imprenditore deve risponderne per intero pagando con il suo patrimonio personale senza una soglia massima.
Impresa familiare
L’impresa familiare è un’impresa individuale in cui l’imprenditore lavora insieme al coniuge (convivente), a parenti (entro il terzo grado di parentela) o agli affini (entro il secondo grado). I famigliari non sono soci, perché l’impresa appartiene solo e soltanto al titolare, né dipendenti né occasionali, ma devono partecipare attivamente alla vita dell’impresa e accrescerne il valore.
In cambio, partecipano agli utili dell’impresa in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. L’utile distribuito ai partecipanti non può essere superiore al 49%, perché all’imprenditore spetta il 51% di diritto. La responsabilità personale però non ricade su tutti, ma solo sul titolare.
Ogni collaboratore familiare, con il suo grado di parentela, deve essere indicato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell’instaurazione del rapporto.
Dal punto di vista fiscale, l’impresa familiare è soggetta a tassazione per trasparenza, cioè l’utile generato dall’azienda viene imputato direttamente all’interno delle singole dichiarazioni dei redditi dei partecipanti. La dichiarazione dell’imprenditore dovrà indicare quali sono le quote di partecipazione degli utili destinati agli altri, mentre nelle dichiarazioni dei singoli partecipanti andrà indicato da chi vengono percepiti questi redditi e la percentuale di partecipazione all’interno dell’impresa famigliare.
Società di persone
La società di persone è una forma giuridica dove più persone si trovano coinvolte nel business e hanno una capacità giuridica. Hanno dei diritti e dei doveri, ma non hanno personalità giuridica.
Il patrimonio della società e dei soci sono separati da un punto di vista funzionale (con un conto aziendale dedicato), ma non in caso di fallimento: infatti, come per le imprese individuali, i soci della società di persone sono illimitatamente e solidalmente responsabili per tutti i doveri presi dall’azienda e rispondono per intero con il loro patrimonio, salvo alcune eccezioni.
Anche in questo caso, per creare una società di persone non serve un capitale minimo di partenza, ma può servire un atto costitutivo (pubblico o scrittura privata) e l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Società semplice (s.s.)
La società semplice (s.s.) è un tipo di impresa che non può svolgere attività commerciale, salvo rari casi (es. una società agricola). Di solito si adotta questa forma per le società di mero godimento, ad esempio per tutelare un patrimonio immobiliare di famiglia.
È dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, quindi i soci devono rispondere illimitatamente con il loro patrimonio, ma è difficile che possa fallire dato che non esercita attività a scopo di lucro. Inoltre, se i soci dovessero contrarre debiti, i loro creditori particolari non potranno aggredire la quota delle società semplice, perché per giurisprudenza le quote di una s.s. non possono essere quasi mai pignorate.
Società in nome collettivo (s.n.c.)
La società in nome collettivo (s.n.c.) è la più comune e diffusa tra le società di persone in Italia. Si adatta bene alle imprese commerciali o artigiane di piccole dimensioni, con poco investimento, poche immobilizzazioni e soprattutto con pochi rischi connessi al tipo di attività esercitata.
Le s.n.c. sono composte da due o più soci, tutti amministratori e spesso coinvolti attivamente nell’attività dell’impresa (soci lavoratori). I costi di apertura, di gestione e amministrativi non sono elevati, e nella maggior parte dei casi hanno la contabilità semplificata.
Dal punto di vista fiscale, per le s.n.c. si adotta la tassazione per trasparenza: l’imposta sul reddito della società viene trasferita direttamente ai soci in percentuale di appartenenza. Per quanto riguarda la previdenza, i soci lavoratori devono essere iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e versare la contribuzione fissa all’INPS.
Come ogni società di persone, la s.n.c. non ha personalità giuridica e quindi i soci hanno tutti responsabilità illimitata e solidale per i debiti della società. Quando una società in nome collettivo fallisce si verifica anche il fallimento personale dei soci, e se l’impresa non paga i creditori possono rivalersi su di loro per ottenere il denaro dovuto.
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una tipologia di società di persone che ha due categorie di soci:
- accomandatari;
- accomandanti.
I soci accomandatari sono identici ai soci delle s.n.c.: hanno i poteri di firma, il loro cognome compare nella denominazione sociale (es. Autoscuola Rossi di Mario Rossi & c. s.a.s.) e come loro rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società.
I soci accomandanti invece sono sostanzialmente di capitale: non possono amministrare la società e non hanno poteri di firma, ma possono essere assunti o diventare un socio lavoratore. Inoltre, a differenza dei primi, non sono illimitatamente responsabili in caso di fallimento, a meno che non violino il divieto di ingerenza (non devono partecipare attivamente alla gestione della s.a.s.).
In una società in accomandita semplice entrambi i soci devono sempre coesistere, non può esserci una s.a.s. senza soci accomandanti. Dal punto di vista della previdenza, le regole sono le stesse di una s.n.c.
Società di capitali
La società di capitali è una forma giuridica d’impresa dove soci e società hanno personalità distinte, e viaggiano su due binari diversi. I soci hanno responsabilità patrimoniale limitata, o perfetta, cioè rispondono dei debiti della società solo in proporzione al capitale che hanno versato.
La società ha una personalità giuridica propria, e questo è un vantaggio, ma la gestione richiede una burocrazia più importante sia nella creazione che nel procedere del business. Per la costituzione sono richiesti un atto pubblico e un atto costitutivo con all’interno lo statuto della società, cioè l’insieme delle regole che devono tenere i soci per portare avanti il business.
All’interno delle società di capitali esistono un organo amministrativo, che ha il compito di portare avanti le attività aziendali, e un organo decisionale, detta assemblea dei soci, che si incarica di prendere le decisioni per il futuro della società.
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è la forma giuridica di capitale più diffusa in Italia. Il nome richiama l’aspetto fondamentale: ogni socio ha responsabilità limitata al capitale investito in quella società.
Hanno una caratteristica fondamentale: se le società di persone (s.n.c., s.a.s.) hanno per forza bisogno di due o più soci, le s.r.l. possono essere costituite anche da una sola persona. In questo caso, si parla di s.r.l. unipersonale.
Per aprire una s.r.l. è richiesto un capitale minimo iniziale, che di solito è di 10.000 euro. Se la società ha almeno due soci, al momento dell’atto costitutivo la normativa richiede un versamento di almeno il 25% del capitale. Il resto può essere versato dopo. Se la s.r.l. è unipersonale, invece, il titolare deve versare il 100% del capitale al momento dell’atto.
Le s.r.l. hanno anche il vantaggio di essere imprese flessibili: cambiare assetto o modificare il numero dei soci è abbastanza semplice. È anche una forma giuridica che rende un business ben strutturato, magari anche facile da rivendere e dove ogni socio è ben tutelato. D’altro canto, i costi di apertura, di gestione e le spese amministrative sono abbastanza alte.
Ad esempio, in fase di costituzione: dal notaio, una s.r.l. con un più soci può versare anche solo il 25% del capitale iniziale. Il socio unico di s.r.l. unipersonale, invece, deve versare il denaro interamente all’atto.
Società a responsabilità semplificata (s.r.l.s.)
La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è un sottotipo della s.r.l. Le regole di contabilità, amministrative e i rapporti con l’esterno sono sostanzialmente le stesse, ma cambiano nello statuto e nelle modalità di costituzione.
Rispetto alla s.r.l., il capitale da versare va da un minimo di 1€ a un massimo di 9.999€. All’apertura di una s.r.l.s. il denaro va interamente versato all’atto di costituzione, non c’è la regola del 25%. Generalmente la s.r.l. semplificata nasce per andare incontro a chi vuole aprire un’attività con poco investimento iniziale, ma vuole comunque ottenere i benefici connessi alla responsabilità limitata.
Società per azioni (s.p.a.)
La società per azioni (s.p.a.) è la forma giuridica delle grandi aziende: dimensioni molto grosse, investimenti importanti, struttura e organizzazione complessa, spesso anche quotate in borsa.
Vengono costituite con un atto pubblico davanti a un notaio, come le altre società di capitali, e diventano operative ed acquistano personalità giuridica con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Per avviare una s.p.a. serve un capitale minimo di 50.000 euro (salvo eccezioni), di cui almeno il 25% da versare al momento dell’atto (come per le s.r.l.). Se la società viene aperta da un solo individuo (s.p.a. a socio unico), il capitale va subito versato per intero.
Il capitale sociale delle s.p.a. viene diviso in azioni, che sono le quote di partecipazione dei soci e sono liberamente trasferibili. A seconda dei casi, le società per azioni possono essere aperte, se sono quotate in borsa, o chiuse, se invece le azioni non vengono diffuse al pubblico.
I soci non solo partecipano degli utili e hanno responsabilità limitata al valore delle azioni possedute, ma sono anche tenuti a partecipare all’assemblea sociale e approvare il bilancio.
La gestione può seguire diversi modelli organizzativi. A seconda dei casi, la società può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione (Cda) o un consiglio di gestione, che ha il mandato di raggiungere l’oggetto sociale, sempre affiancato da un organo di controllo che vigila sull’operato dell’amministrazione.
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) è una combinazione tra una società per azioni (s.p.a.) e una società in accomandita semplice (s.a.s.). Nella s.a.p.a. convivono due gruppi di azionisti:
- accomandatari;
- accomandanti.
Gli azionisti accomandatari, che hanno il ruolo di amministratori di diritto e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Gli azionisti accomandanti, invece, partecipano al capitale ma non alla gestione e rispondono solo nei limiti del proprio conferimento.
Tutte le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, come avviene nelle s.p.a., e anche l’amministrazione della società segue in gran parte quella della società per azioni.
Come scegliere la forma giuridica migliore
Scegliere la giusta forma giuridica per la propria impresa è importantissimo per condurre le attività nel modo corretto. Consultare un buon commercialista in fase preliminare o prima di un cambiamento è sempre una regola valida, perché ogni caso è unico e diverso.
In linea generale, però, un’impresa individuale si adatta bene a chi svolge un lavoro in proprio, come un piccolo commerciante, un idraulico, un artigiano o un consulente di marketing.
La s.n.c. è la forma societaria per le piccole imprese locali, pochi soci e basso investimento: panetterie, negozi di abbigliamento, officine e così via. La s.a.s., invece, è più comoda quando alcuni soci vogliono avere un ruolo attivo e altri no, come un’impresa edile.
Le società di capitali sono forme giuridiche per business medio-grandi, dove il rischio imprenditoriale è sensibile e perciò conviene proteggersi. Una s.r.l. è la più classica delle PMI italiane: una fabbrica, un’attività commerciale all’ingrosso, una startup tecnologica, un’azienda di prodotti alimentari e simili. Se manca il capitale iniziale, ad esempio nel caso di un giovane imprenditore che fonda il suo e-commerce, la s.r.l.s. è una scelta più azzeccata.
Poi c’è la società per azioni (s.p.a.), per le grosse aziende quotate, con tanti investitori e strutture complesse: una compagnia petrolifera, un grande distributore di abbigliamento, una grande fabbrica di componenti o una catena di supermercati. Le s.a.p.a. invece sono una forma giuridica poco diffusa, usata dalle grandi imprese di famiglia per garantirsi continuità.
Conto corrente e forma giuridica
In Italia la forma giuridica di un’impresa ha effetti su tanti aspetti di gestione e amministrazione, inclusa l’apertura di conto aziendale. Per esempio, le società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.) hanno l’obbligo di avere un conto indipendente intestato alla società.
Le società di persone (s.n.c., s.a.s.) non sono tenute ad averne uno se il loro fatturato annuo è inferiore ai 400.000 euro. Se la società supera la soglia, scatta l’obbligo del conto aziendale. Imprese individuali e familiari, ma anche i liberi professionisti, non devono necessariamente possedere un conto corrente business.
Detto questo, tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dovrebbero tenere in ordine la contabilità dividendo nettamente i movimenti finanziari personali da quelli del loro business. Separare conto personale e aziendale è importante anche in caso di controlli da parte del fisco, perché in caso di indagini da parte dell’Agenzia delle Entrate è il contribuente che deve fornire prove sulle movimentazioni bancarie.
Ecco perché non solo le società di capitali (obbligate), ma anche le società di persone e le imprese individuali dovrebbero valutare seriamente di aprire un conto aziendale dedicato e distinto.
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