S.n.c.: come funziona, requisiti e costi
La società in nome collettivo (s.n.c.) è una delle forme societarie scelte da chi apre una piccola o media impresa in Italia. Parliamo di una società di persone, dalla struttura semplice, relativamente economica, usata per avviare un business di famiglia o dove la fiducia tra soci è centrale.
Nella s.n.c. i titolari hanno responsabilità illimitata e solidale, questo è un punto fondamentale: se l’azienda non paga, i creditori vanno dai soci per recuperare quanto dovuto, rivalendosi anche sul patrimonio personale.
Come si avvia una s.n.c.? Quali sono i costi e come funziona la tassazione? E gli obblighi di legge (uno fra tutti: conto aziendale, sì o no?). Scopriamolo.
Sommario
- Cos’è una società in nome collettivo
- Differenze con ditta individuale, s.a.s. o s.r.l.
- Come aprire una s.n.c.
- Conto corrente aziendale per s.n.c.
- Costi di apertura e costi annuali
- Chiusura di una s.n.c.
- Vantaggi e svantaggi della s.n.c.
- Quando conviene scegliere una s.n.c.?
- Domande frequenti
Cos’è una società in nome collettivo
La s.n.c. è una società di persone nella quale tutti i soci sono responsabili con il proprio capitale e i propri beni per le obbligazioni dell’azienda. Ha una sede, un nome (ragione sociale) e due o più soci tutti amministratori (non esiste una snc unipersonale, per capirci). Si avvia con un atto pubblico o una scrittura privata da un notaio, che contiene l’oggetto sociale e le modalità di amministrazione.
La legge non assegna alla s.n.c. una personalità giuridica e non richiede un capitale minimo per l’apertura, come accade con le società di capitali. Una società in nome collettivo non è nemmeno pubblica, e questo significa che non è tenuta a pubblicare i bilanci. In più, non esiste una separazione netta tra il patrimonio della società e quello personale dei soci.
I soci della s.n.c.
In una s.n.c. esistono sia soci che conferiscono capitale sia soci d’opera, che cioè offrono lavoro, professionalità o servizi. Per tutti esiste il diritto di partecipazione agli utili, secondo le regole definite nell’atto costitutivo.
Tutti i soci, salvo diversa pattuizione, hanno il diritto e l’obbligo di amministrare la società. Eventuali soci non amministratori godono comunque di ampi poteri informativi e di controllo. La suddivisione degli utili e delle perdite avviene sulla base delle quote o, in mancanza di altro, in parti uguali.
Responsabilità
Il punto chiave della s.n.c. è la responsabilità dei proprietari, che per definizione è:
- illimitata: ogni socio risponde non solo per la propria percentuale di quote, ma per l’intero debito della società;
- solidale: un solo socio potrebbe dover ripagare tutti i debiti della società, anche se non contratti direttamente da lui;
- sussidiaria: un creditore può pretendere di riavere indietro i propri soldi aggredendo prima il patrimonio sociale, e se non bastasse anche i beni personali degli imprenditori.
In caso di default, un creditore può pretendere di riavere indietro i propri soldi aggredendo prima il patrimonio sociale, e poi, se non bastasse, anche i beni personali di uno o più soci. In una s.n.c. gli imprenditori rischiano davvero tutto, perciò spesso è una forma giuridica scelta tra persone con legami familiari o di fiducia stretta, dove tutto è condiviso e le condizioni sono accettate da tutti.
Differenze con ditta individuale, s.a.s. o s.r.l.
Rispetto alla ditta individuale, la s.n.c. offre una dimensione più strutturata e la possibilità di dividere la gestione con altri soci. La società di persone, però, non può accedere al regime forfettario e ha maggiori oneri di contabilità. I rischi patrimoniali rimangono simili: l’imprenditore individuale, come il socio s.n.c., ha responsabilità illimitata.
Nella società in accomandita semplice (s.a.s.), invece, esistono due tipi di soci: accomandatari, quelli operativi e illimitatamente responsabili, e accomandanti, semplici soci di capitale e limitatamente responsabili. La s.n.c. non fa distinzione: tutti i soci sono responsabili illimitatamente allo stesso modo.
Diverso invece il confronto con la s.r.l., società di capitali dove la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito. Qui il socio è protetto e in caso di dissesto perde solo la sua quota di capitale che ha versato.
Se si cerca protezione patrimoniale meglio optare per una s.r.l., se si cerca invece rapidità e costi più contenuti meglio scegliere una s.n.c.
Come aprire una s.n.c.
Per avviare una s.n.c. occorre innanzitutto scegliere la denominazione sociale, cioè il nome dell’impresa. Deve essere univoco (diverso da ogni altra azienda esistente) e includere almeno il nome di un socio e riportare la sigla, ad esempio “Rossi & Bianchi s.n.c.”).
Poi servirà un atto costitutivo, che può essere predisposto da un notaio come atto pubblico oppure sottoscritto da tutti i soci, ma autenticato dal notaio. Nell’atto costitutivo della s.n.c. vanno indicati:
- nomi e dati dei soci;
- denominazione sociale;
- la sede legale;
- l’oggetto sociale, cioè la descrizione dell’attività;
- i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito;
- la quota di partecipazione di ogni socio;
- i criteri di ripartizione di utili e perdite;
- la durata della società.
Oltre all’atto serve anche uno statuto, documento che regola il funzionamento della società, le modalità di amministrazione, i poteri dei soci, le condizioni di recesso, le regole in caso di morte di un socio e le procedure di scioglimento.
Una volta che il notaio compila o riceve il materiale, e i soci firmano, viene inviata per via telematica la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, una sola pratica in cui si richiede:
- attribuzione della partita IVA e codice fiscale per la s.n.c.;
- registrazione presso la Camera di Commercio territoriale;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- apertura della posizione previdenziale INPS;
- apertura della posizione assicurativa INAIL, in caso di dipendenti e collaboratori;
- segnalazione di inizio attività al REA (Repertorio Economico Amministrativo).
Gli altri requisiti per l’avvio comprendono:
- l’apertura di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- l’attivazione della firma digitale;
- l’attivazione dell’identità digitale (SPID);
- l’attivazione della fatturazione elettronica.
Ultimo requisito potrebbe essere il conto corrente aziendale, e qui occorre una precisazione.
Conto corrente aziendale per s.n.c.
Una s.n.c. non è obbligata dalla legge ad avere un conto corrente aziendale se il fatturato rimane sotto i 400.000 euro all’anno. Anche se non è imposto, però, è fortemente consigliato aprire un conto dedicato al business, così da mantenere una gestione contabile trasparente e separare le finanze aziendali da quelle personali.
Inoltre, una volta superati i 400.000 euro di fatturato, avere un conto dedicato diventa un obbligo legale, quindi perché non farsi trovare già pronti? Oggi esistono conti aziendali, come Vivid Money, completamente digitali che offrono soluzioni perfette per le società di persone:
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Costi di apertura e costi annuali
I costi per aprire una s.n.c. sono generalmente inferiori rispetto alle società di capitale.
Spese di apertura
Tra spese notarili, imposta di bollo, tasse per il Registro delle Imprese, dotazione digitale (PEC, firma digitale, software fatturazione) e commercialista la spesa di avviamento oscilla in media tra 1.500 e 2.500 euro.
Costi variabili
La grossa variabile sono i costi di gestione. Ogni anno una s.n.c. deve pagare:
- il diritto camerale: tra 120 e 150 euro circa;
- i compensi del commercialista: da 1.500 a 3.000 euro, in base al volume d’affari;
- le imposte di bollo e le spese di tenuta libri sociali.
I costi ovviamente crescono all’aumentare del numero dei soci, dei dipendenti, delle operazioni annuali. Le s.n.c. con fatturato entro i 400.000 euro (in caso di prestazione di servizi) o entro i 700.000 euro (negli altri casi) possono accedere alla contabilità semplificata, e ridurre gli oneri contabili.
Tasse e imposte
La s.n.c. adotta il regime di trasparenza: non è la società a essere tassata, ma i singoli soci per la propria percentuale di utili, con aliquote IRPEF progressive in base allo scaglione di reddito personale. Le imposte si pagano quindi a prescindere dalla distribuzione effettiva degli utili: valgono i redditi che risultano sulla carta.
Oltre all’IRPEF, la società in nome collettivo è soggetta all’IRAP, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. L’aliquota media è circa il 3,9%, ma può variare leggermente da una regione all’altra.
Contributi previdenziali
Ogni socio lavoratore deve iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS, e quindi è tenuto a versare un contributo minimo obbligatorio in quattro tranche più una quota variabile sugli utili.
L’importo fisso viene aggiornato dall’INPS ogni anno, mentre sul reddito superiore al minimale si paga una percentuale variabile, con fasce aggiornate annualmente (tutto viene pubblicato sul sito dell’INPS). I contributi sono dovuti da tutti i soci, anche quelli d’opera.
Chiusura di una s.n.c.
La s.n.c. si può sciogliere per diverse ragioni, tra le quali:
- raggiungimento dell’oggetto sociale;
- mancanza di intesa tra tutti i soci;
- assenza di almeno due soci;
- fallimento.
Se non ci sono debiti, la società viene chiusa chiedendo la cancellazione del Registro delle Imprese e dividendo direttamente il patrimonio residuo. Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL vengono informati tramite Comunicazione Unica, come in fase di apertura.
Se invece ci sono dei debiti, deve essere avviata la fase di liquidazione. Viene nominato un liquidatore, che può essere professionista o un socio stesso incaricato di riscuotere i crediti, pagare i debiti, restituire ai soci quanto resta proporzionalmente alle quote e chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Uscita, morte e successione dei soci
Se un socio vuole uscire dalla società, le regole vanno ricercate nell’atto costitutivo o nello statuto. In mancanza, servono l’accordo degli altri o cause legittime. In caso di decesso di un socio, la quota può passare agli eredi solo se previsto nei patti sociali o con l’accordo degli altri soci.
In caso contrario, la s.n.c. può sciogliersi o procedere alla liquidazione della quota del socio defunto.
Vantaggi e svantaggi della s.n.c.
I punti di forza della s.n.c. sono i costi di apertura, i costi di gestione e i costi amministrativi non elevati, e oneri contabili semplificati. Nella maggior parte dei casi queste imprese hanno una contabilità semplificata, poi all’aumentare dei volumi potrebbe essere necessario passare in contabilità ordinaria. Ma a quel punto conviene passare a un tipo sociale più complesso, come la s.r.l.
Lo svantaggio principale è non avere protezione patrimoniale: in caso di default o dissesto può scattare il fallimento personale dei soci. Anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS per tutti i soci può essere sconveniente, in certi casi: per i soci di capitale non lavoratori di una s.r.l., e per i soci accomandanti di una s.a.s., questo vincolo non c’è.
Quando conviene scegliere una s.n.c.?
Una società in nome collettivo è una buona forma giuridica quando:
- si vuole avviare rapidamente un’attività in due o più persone;
- la gestione del business è a basso rischio;
- i soci si conoscono e si fidano gli uni gli altri.
La s.n.c. è adatta a professioni tradizionali, imprese artigiane o piccole realtà commerciali. Se l’attività ha prospettive di crescita, investimenti esterni, un rischio finanziario consistente o più soci passivi, la s.r.l. potrebbe offrire molte più tutele patrimoniali.
Domande frequenti
Chi può amministrare una s.n.c.?
Una società in nome collettivo può essere amministrata da tutti i soci, salvo accordi diversi all’interno dello statuto.
Come si dividono gli utili in una s.n.c.?
Gli utili della società in nome collettivo vengono ripartiti in base alle quote dei soci, o in parti uguali se non diversamente indicato.
Cosa rischia il socio d’opera?
Ogni socio di una s.n.c. ha responsabilità illimitata e solidale come tutti gli altri. Se la società contrae dei debiti che non riesce a ripagare, i creditori possono aggredire anche il suo patrimonio personale.
Quanto costa mantenere una s.n.c. ogni anno?
Tra diritto camerale, commercialista, INPS e altre spese una s.n.c. può costare almeno 6.000-8.000 euro in caso di due soci. A questa cifra vanno aggiunti i costi variabili col crescere dei soci e dell’attività.
Conviene scegliere una s.n.c. o s.r.l. per una piccola impresa?
La scelta dipende dal tipo di business, dal rapporto con i soci, dalle aspettative di crescita, dalle necessità di investitori e altre valutazioni personali. In generale, al crescere del fatturato e della complessità dell’impresa conviene strutturarsi come società di capitali (s.r.l.) e abbandonare la s.n.c.
Come si esce da una s.n.c.?
Le modalità di exit di un socio dipendono dalle regole stabilite dalla società nello statuto. Lasciare un’impresa indebitata non esonera dalla responsabilità sui debiti maturati fino al momento dell’uscita.
Cosa succede se muore un socio s.n.c.?
In assenza di clausole, la società si scioglie oppure la quota può passare agli eredi previo consenso degli altri soci.
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