Legal forms of business: what they are and how to choose

20 October 2025
Jacopo Curletto
Forme giuridiche di impresa

Anyone planning to start a business must go through a few essential steps. First, you identify a market niche, then you shape your business idea, and finally, it’s time for the practical side: registering a VAT number and formally establishing the business.

During the launch phase, it’s crucial to lay the foundations–choosing a business name, setting a registered address, and opening a business bank account. But before all that, you need to carefully choose your company’s legal form.

Choosing the right legal structure means laying solid foundations for your new venture. It helps you manage risk properly, protect your personal assets, define the rights and responsibilities of partners, and select the most beneficial tax regime.

There are many types of company structures in Italy–some simpler (run by one individual), others more complex. Let’s take a look at the main types of legal form available and which one might be the best fit for different situations.

Summary

In Italy, the legal form defines the organisational, administrative, fiscal, and accounting framework under which a business operates–whether it involves producing or selling goods and services. It should not be confused with self-employment or freelancing, which typically only requires a VAT number.

Establishing the legal form is the first formal step for any entrepreneur, as it determines a wide range of legal and tax-related rights and obligations.

Here are a few easy examples to make it clearer:

Officina Meccanica Rossi, owned by Marco Rossi, is the classic case of a sole proprietorship, where the business name is tied to a single owner.

Principali forme giuridiche d’impresa

Small and medium-sized enterprises (SMEs), such as Ferramenta Donna S.r.l. or Biondi Consulting S.r.l., are examples of capital companies in the form of a limited liability company.

The largest Italian companies–Enel S.p.a., TIM S.p.a., Prada S.p.a., and Ferrari S.p.a.–have adopted the joint-stock company as their legal form, a type of capital company.

le imprese individuali;
le società di persone;
le società di capitali. 

Italian law recognises a variety of legal forms–some simpler, some more complex–each with its own features.

However, the system isn’t always clearly structured. ISTAT, Chambers of Commerce, and the Tax Register (run by the Italian Revenue Agency) often use different classification models, and even ISTAT admits these are not always easy to reconcile.

Imprese individuali

Le imprese individuali sono attività condotte da una sola persona, o da un titolare con la collaborazione di parenti e famigliari. Sono semplici da avviare, non ci sono capitali da versare, ma non offrono tutele all’imprenditore: se le cose vanno male, sarà lui a rispondere illimitatamente con il suo patrimonio personale. 

Ditta individuale

Other recognised legal forms include cooperatives, consortia, and entities of a public (e.g. regional agencies), religious (e.g. ecclesiastical institutions), non-profit (e.g. foundations, associations), or foreign nature.

Crearla è molto semplice: non serve un atto notarile né uno statuto, non c’è un capitale iniziale da versare, le pratiche si sbrigano entro 10 giorni lavorativi.

A sole proprietorship is a business run by a single individual, or by an owner working with close family members. These businesses are easy to start and don’t require any upfront capital. However, they offer no legal protection for the business owner: if the business fails, the owner is personally liable and risks their entire personal assets.

Nella ditta individuale, però, non c’è separazione tra imprenditore e impresa: si dice che il titolare della ditta è responsabile illimitatamente per tutto ciò che accade all’azienda. Se il business va male, tanto da non riuscire a ripagare dei debiti, l’imprenditore deve risponderne per intero pagando con il suo patrimonio personale senza una soglia massima. 

Impresa familiare

Setting it up is straightforward:

In cambio, partecipano agli utili dell’impresa in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. L’utile distribuito ai partecipanti non può essere superiore al 49%, perché all’imprenditore spetta il 51% di diritto. La responsabilità personale però non ricade su tutti, ma solo sul titolare. 

Administrative requirements are minimal. Sole proprietors often qualify for the flat tax regime and simplified accounting, meaning lower costs and fewer obligations. Plus, being the sole decision-maker allows for fast, flexible management.

The downside? There’s no legal separation between the business and the entrepreneur. The owner is fully liable for all obligations. If the business can’t repay its debts, the owner must cover them–with no liability limit–using personal funds.

Family business (Impresa familiare)

A family business is a sole proprietorship in which the owner works alongside their spouse or partner, close relatives (up to the third degree), or in-laws (up to the second degree). These family members:

Il patrimonio della società e dei soci sono separati da un punto di vista funzionale (con un conto aziendale dedicato), ma non in caso di fallimento: infatti, come per le imprese individuali, i soci della società di persone sono illimitatamente e solidalmente responsabili per tutti i doveri presi dall’azienda e rispondono per intero con il loro patrimonio, salvo alcune eccezioni.

In return, they are entitled to a share of the profits, based on the quality and quantity of their contribution. However, at least 51% of the profits must remain with the main owner. The owner alone remains personally liable.

Società semplice (s.s.)

From a tax perspective, the family business follows the transparent taxation model:

È dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, quindi i soci devono rispondere illimitatamente con il loro patrimonio, ma è difficile che possa fallire dato che non esercita attività a scopo di lucro. Inoltre, se i soci dovessero contrarre debiti, i loro creditori particolari non potranno aggredire la quota delle società semplice, perché per giurisprudenza le quote di una s.s. non possono essere quasi mai pignorate. 

Partnerships (Società di Persone)

A partnership is a legal form in which two or more individuals jointly run a business and share legal capacity. While partners have rights and responsibilities, the business does not have its own legal personality.

The assets of the company and of the individual partners are functionally separated (usually through a dedicated business account), but not in the event of insolvency: like sole proprietors, partners in a società di persone are jointly and unlimitedly liable for the company’s obligations, and may have to cover debts with their own personal assets–with some exceptions.

There’s no minimum capital requirement to establish a partnership, but an incorporation deed (either public or private) and registration with the Business Register may be needed.

Come ogni società di persone, la s.n.c. non ha personalità giuridica e quindi i soci hanno tutti responsabilità illimitata e solidale per i debiti della società. Quando una società in nome collettivo fallisce si verifica anche il fallimento personale dei soci, e se l’impresa non paga i creditori possono rivalersi su di loro per ottenere il denaro dovuto. 

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Having a separate legal personality is a major advantage, but managing a capital company requires more bureaucracy, both at the formation stage and throughout the business lifecycle. Incorporation must be done via a public deed, and the company must have a statute–a formal set of rules that outlines how the business will be managed and what responsibilities the shareholders have.

accomandatari;
accomandanti.

Choosing the right legal form is one of the most important steps in starting or restructuring a business. It affects everything from liability to taxes and decision-making. It’s always wise to consult a trusted accountant early on–or before making any changes–since every business case is different.

That said, here are some general guidelines:

In una società in accomandita semplice entrambi i soci devono sempre coesistere, non può esserci una s.a.s. senza soci accomandanti. Dal punto di vista della previdenza, le regole sono le stesse di una s.n.c.

Business accounts: who needs one

In Italy, a company’s legal form impacts many aspects of business management–including the requirement to open a business bank account.

For example, capital companies (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a., S.a.p.a.) are legally required to have a separate business account registered in the company’s name.

Partnerships (S.n.c., S.a.s.) are not obliged to open a business account unless their annual revenue exceeds €400,000. Once that threshold is crossed, the requirement becomes mandatory.

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Regardless of the legal structure, keeping personal and business finances separate is crucial for maintaining clean books and complying with tax rules. This becomes especially important during audits: if the Italian Revenue Agency launches an investigation, it's the taxpayer’s responsibility to prove the nature of each bank transaction.

That’s why not only capital companies (who are obliged), but also partnerships and sole traders should seriously consider opening a dedicated business account.

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Le s.r.l. hanno anche il vantaggio di essere imprese flessibili: cambiare assetto o modificare il numero dei soci è abbastanza semplice. È anche una forma giuridica che rende un business ben strutturato, magari anche facile da rivendere e dove ogni socio è ben tutelato. D’altro canto, i costi di apertura, di gestione e le spese amministrative sono abbastanza alte. 

Ad esempio, in fase di costituzione: dal notaio, una s.r.l. con un più soci può versare anche solo il 25% del capitale iniziale. Il socio unico di s.r.l. unipersonale, invece, deve versare il denaro interamente all’atto. 

Società a responsabilità semplificata (s.r.l.s.)

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è un sottotipo della s.r.l. Le regole di contabilità, amministrative e i rapporti con l’esterno sono sostanzialmente le stesse, ma cambiano nello statuto e nelle modalità di costituzione

Rispetto alla s.r.l., il capitale da versare va da un minimo di 1€ a un massimo di 9.999€. All’apertura di una s.r.l.s. il denaro va interamente versato all’atto di costituzione, non c’è la regola del 25%. Generalmente la s.r.l. semplificata nasce per andare incontro a chi vuole aprire un’attività con poco investimento iniziale, ma vuole comunque ottenere i benefici connessi alla responsabilità limitata. 

Società per azioni (s.p.a.)

La società per azioni (s.p.a.) è la forma giuridica delle grandi aziende: dimensioni molto grosse, investimenti importanti, struttura e organizzazione complessa, spesso anche quotate in borsa.

Vengono costituite con un atto pubblico davanti a un notaio, come le altre società di capitali, e diventano operative ed acquistano personalità giuridica con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Per avviare una s.p.a. serve un capitale minimo di 50.000 euro (salvo eccezioni), di cui almeno il 25% da versare al momento dell’atto (come per le s.r.l.). Se la società viene aperta da un solo individuo (s.p.a. a socio unico), il capitale va subito versato per intero. 

Il capitale sociale delle s.p.a. viene diviso in azioni, che sono le quote di partecipazione dei soci e sono liberamente trasferibili. A seconda dei casi, le società per azioni possono essere aperte, se sono quotate in borsa, o chiuse, se invece le azioni non vengono diffuse al pubblico. 

I soci non solo partecipano degli utili e hanno responsabilità limitata al valore delle azioni possedute, ma sono anche tenuti a partecipare all’assemblea sociale e approvare il bilancio.

La gestione può seguire diversi modelli organizzativi. A seconda dei casi, la società può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione (Cda) o un consiglio di gestione, che ha il mandato di raggiungere l’oggetto sociale, sempre affiancato da un organo di controllo che vigila sull’operato dell’amministrazione. 

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) è una combinazione tra una società per azioni (s.p.a.) e una società in accomandita semplice (s.a.s.). Nella s.a.p.a. convivono due gruppi di azionisti:

accomandatari;
accomandanti.

Gli azionisti accomandatari, che hanno il ruolo di amministratori di diritto e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Gli azionisti accomandanti, invece, partecipano al capitale ma non alla gestione e rispondono solo nei limiti del proprio conferimento. 

Tutte le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, come avviene nelle s.p.a., e anche l’amministrazione della società segue in gran parte quella della società per azioni. 

Come scegliere la forma giuridica migliore

Scegliere la giusta forma giuridica per la propria impresa è importantissimo per condurre le attività nel modo corretto. Consultare un buon commercialista in fase preliminare o prima di un cambiamento è sempre una regola valida, perché ogni caso è unico e diverso. 

In linea generale, però, un’impresa individuale si adatta bene a chi svolge un lavoro in proprio, come un piccolo commerciante, un idraulico, un artigiano o un consulente di marketing.

La s.n.c. è la forma societaria per le piccole imprese locali, pochi soci e basso investimento: panetterie, negozi di abbigliamento, officine e così via. La s.a.s., invece, è più comoda quando alcuni soci vogliono avere un ruolo attivo e altri no, come un’impresa edile. 

Le società di capitali sono forme giuridiche per business medio-grandi, dove il rischio imprenditoriale è sensibile e perciò conviene proteggersi. Una s.r.l. è la più classica delle PMI italiane: una fabbrica, un’attività commerciale all’ingrosso, una startup tecnologica, un’azienda di prodotti alimentari e simili. Se manca il capitale iniziale, ad esempio nel caso di un giovane imprenditore che fonda il suo e-commerce, la s.r.l.s. è una scelta più azzeccata.

Poi c’è la società per azioni (s.p.a.), per le grosse aziende quotate, con tanti investitori e strutture complesse: una compagnia petrolifera, un grande distributore di abbigliamento, una grande fabbrica di componenti o una catena di supermercati. Le s.a.p.a. invece sono una forma giuridica poco diffusa, usata dalle grandi imprese di famiglia per garantirsi continuità.

Conto corrente e forma giuridica

In Italia la forma giuridica di un’impresa ha effetti su tanti aspetti di gestione e amministrazione, inclusa l’apertura di conto aziendale. Per esempio, le società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.) hanno l’obbligo di avere un conto indipendente intestato alla società. 

Le società di persone (s.n.c., s.a.s.) non sono tenute ad averne uno se il loro fatturato annuo è inferiore ai 400.000 euro. Se la società supera la soglia, scatta l’obbligo del conto aziendale. Imprese individuali e familiari, ma anche i liberi professionisti, non devono necessariamente possedere un conto corrente business. 

Detto questo, tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dovrebbero tenere in ordine la contabilità dividendo nettamente i movimenti finanziari personali da quelli del loro business. Separare conto personale e aziendale è importante anche in caso di controlli da parte del fisco, perché in caso di indagini da parte dell’Agenzia delle Entrate è il contribuente che deve fornire prove sulle movimentazioni bancarie. 

Ecco perché non solo le società di capitali (obbligate), ma anche le società di persone e le imprese individuali dovrebbero valutare seriamente di aprire un conto aziendale dedicato e distinto. 

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